Assegno di Inclusione - ADI

Dal 1° gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza è sostituito dall'Assegno di Inclusione (ADI), che prevede percorsi di inserimento sociale, di formazione, e di politica attiva del lavoro.

Cos'è l'Assegno di Inclusione?

L’Assegno di inclusione è una misura condizionata:

  • al rispetto di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza
  • alla valutazione della condizione economica
  • all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Una volta verificati i requisiti INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio, deve effettuare l’iscrizione alla Piattaforma per i beneficiari presso il Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere il Patto di attivazione digitale.

Per i beneficiari dell’Assegno di inclusione appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, nel patto di inclusione sarà previsto l’impegno all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione, pena la decadenza dal beneficio.

L'importo dell'Assegno di Inclusione, che non può essere comunque inferiore a 480 euro annui, è composto da due componenti:

  • una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui (7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni e/o in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
  • un contributo per l'affitto per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto dal contratto di locazione come dichiarato ai fini ISEE, fino a un massimo di 3.360 euro annui/280 euro mensili (1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni e/o in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza).

Viene erogato mensilmente, dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi, dopo un mese di sospensione.

Chi può richiederlo

Requisiti del nucleo familiare

L’Assegno di Inclusione è rivolto ai nuclei familiari che abbiano al loro interno almeno un componente:

  • disabile;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione (ad esempio le persone in carico ai servizi per: assistenza in caso di disabilità, dipendenze, donne vittime di violenza, servizi psicologici, per le malattie psichiatriche e persone senza fissa dimora in carico ai servizi sociali territoriali).
Requisiti di cittadinanza, residenza e requisiti soggettivi

Il componente del nucleo che richiede l'Assegno di Incusione deve essere:

  • cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
  • se cittadino di paesi terzi deve essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria).
  • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Eccetto per gravi e documentati motivi di salute, la continuità della residenza si intende interrotta in caso di assenza dall'Italia per 2 o più mesi continuativi, o 4 o più mesi anche non continuativi nell’arco di diciotto mesi
  • non deve risultare sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione; non avere sentenze definitive di condanna o "patteggiamento" nei 10 anni precedenti la richiesta
  • non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (all’articolo 7, legge 604/1966)
  • non risiedere presso strutture a totale carico pubblico.
Requisiti economici
  • ISEE inferiore a 9.360 euro
  • Reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo familiare è composto interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni e/o in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare si alza a 7.560 euro, moltiplicati sempre per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
  • Patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a 30.000 euro. È esclusa la casa abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro.
  • Patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore alla soglia di 6.000 euro. La soglia è accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro e incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. I massimali devono essere ulteriormente aumentati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
  • Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario/avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 3 anni antecedenti la richiesta, di navi e imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di ogni genere.
  • Redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE devono essere dichiarati all’atto della domanda del beneficio e valutati a tal fine.

Come fare la domanda

Per presentare la domanda è possibile rivolgersi alla sede Caf CISL più vicina

La scala di equivalenza per l'assegno di inclusione

La scala di equivalenza è un parametro che permette di confrontare situazioni familiari differenti, tenendo conto delle economie di scala che derivano dalla convivenza e di alcune particolari condizioni del nucleo familiare che comportano maggiori spese o disagi (presenza di persone con disabilità, nuclei monogenitore o famiglie numerose). Le diverse condizioni dei componenti del nucleo sono associate a un valore che viene sommato agli altri, questa somma va moltiplicata per la soglia reddituale di riferimento, che dunque si alzerà rispetto ai livelli ordinari di 6.000 o 7.560 euro (per i nuclei familiari è composti da sole persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza).

Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

  • di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
  • di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
  • di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura come definiti all’art. 6, comma 5 (con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza);
  • di 0,3 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e assistenza certificati dalla PA;
  • di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
  • di 0,1 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Ad esempio:

  • Per una famiglia composta da una coppia e due figli minori, dobbiamo sommare 1 (il parametro "base" di ciascun nucleo) + 0,15 per il primo figlio+ 0,15 per il secondo figlio. Il risultato è 1,30 da moltiplicare per il valore massimo del reddito familiare che di 6.000 euro: 6000x1,3= 7.800 euro di valore massimo del reddito familiare.
  • Per una coppia di due adulti di cui uno con disabilità dobbiamo sommare 1 (il parametro "base" di ciascun nucleo) + 0,5 per il componente con disabilità. Il risultato è 1,50 da moltiplicare per il valore massimo del reddito familiare che di 6.000 euro: 6000x1,5= 9.000 euro di valore massimo del reddito familiare.
  • Per una coppia di due persone con più di 67 anni, di cui uno con disabilità o non autosufficiente dobbiamo sempre sommare 1 (il parametro "base" di ciascun nucleo) + 0,5 per il componente con disabilità/non autosufficiente, ma in questo caso il valore massimo da moltiplicare per 1,50 non è 6.000 ma 7.560 euro e quindi 7.560x1,5= 11.340 di valore massimo del reddito familiare.

Reddito familiare per l'Assegno di Inclusione

Devono essere incluse nel reddito familiare

  • le pensioni in corso, dirette e indirette, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto in materia di ISEE corrente
  • i compensi di lavoro sportivo dilettantistico fino all’importo complessivo di 15.000 euro annui

Devono essere esclusi dal calcolo del reddito familiare i trattamenti assistenziali presenti nell’ISEE, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.
Vanno inoltre escluse:

  • le erogazioni relative all’Assegno unico e universale;
  • le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
  • le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell’ADI, individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell’ambito territoriale;
  • le maggiorazioni compensative sancite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell’ADI;
  • le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
  • le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute;
  • le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

Supporto per la Formazione e il Lavoro - SFL

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.

Come funziona l'indennità:

Il SFL prevede una indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa di 350 euro mensili, erogata con bonifico per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità. L'erogazione è condizionata all’effettiva partecipazione alle attività formative, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale.

La misura del SFL è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito non superi i valori soglia previsti per accedere alla misura.

Chi può fare domanda:
  • persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni, componenti di nuclei familiari al cui interno non siano presenti minori, ultrasessantenni, persone con disabilità oppure in condizioni di svantaggio presi in carico dai servizi socio-sanitari, che non hanno quindi i requisiti per accedere all'Assegno di Inclusione. Può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’assegno di inclusione, a condizione che non siano calcolati nella scala di equivalenza, ad eccezione dei genitori;
  • con un valore dell’ISEE familiare non superiore a 6.000 euro:
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini dell’ISEE;
  • patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a 150.000 euro
  • patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc.,al lordo delle franchigie) inferiore a:
    • 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
    • 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
    • 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).
    • questi massimali sono incrementati di: 5.000 euro per ogni componente con disabilità; 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo.
  • Requisiti relativi al godimento di beni durevoli: non possono possedere autoveicoli (cilindrata superiore a 1.600 cc), motoveicoli (cilindrata superiore a 250 cc) immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta; nessun limite se disabilità e agevolazione fiscale prevista per il mezzo.
  • Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
    • cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
    • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
    • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
    • cittadino titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide in possesso di analogo permesso;.
    • residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Quesi i passaggi da effettuare:
  • Presentazione domanda SFL tramite Caf o Patronato
  • Conferma dell'iscrizione sul portale Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL);
  • Compilazione e sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD) nel quale, oltre a confermare l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, si dovranno indicare almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione contattate per ricevere offerte di lavoro adatte al profilo professionale.

La domanda, la conferma dell’iscrizione al SIISL e il PAD possono essere gestite nello stesso momento.

  • Successivamente il Centro per l’Impiego convocherà i richiedenti per firmare il Patto di Servizio Personalizzato e l’interessato potrà ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro oppure essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.

Dove siamo

Via G.M. Crescimbeni n. 17/a
00184 Roma

Contatti

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