Il modello ISEE

Cos'è il modello ISEE

Oggi le famiglie hanno a disposizione numerose opportunità per migliorare il loro bilancio familiare attraverso il riconoscimento del diritto a godere di prestazioni sociali agevolate.

L'accesso a queste prestazioni è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia.

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), è lo strumento che verrà adottato da molti enti pubblici e privati per valutare la situazione economica delle famiglie che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata (prestazione o riduzione del costo del servizio).

Per ottenere l'assistenza necessaria alla compilazione della dichiarazione e delle domande da presentare agli Enti erogatori delle prestazioni è possibile rivolgersi ad un qualsiasi ufficio del CAF su tutto il territorio nazionale che gratuitamente potrà assistervi nella compilazione della dichiarazione utile ad ottenere l'ISEE, e in base al valore potrà indicarvi a quli agevolazioni e bonus potete avere accesso.

Prestazioni sociali agevolate

Tra le prestazioni sociali agevolate collegate all'ISEE, ci sono:

  • Assegno Unico
  • Assegno di Inclusione e Supporto alla Formazione e il Lavoro
  • Bonus "sociali" energia (riduzione delle bollette di luce, gas, acqua)
  • Riduzione canone del telefono
  • prestazioni scolastiche (mensa, trasporto, libri di testo, borse di studio ecc.)
  • Riduzione TARI (tassa rifiuti)
  • Assegno di maternità erogato dai Comuni, bonus bebé, bonus e iscrizione asilo nido
  • Esenzione o riduzione tasse scolastiche e universitarie, prestazioni per il diritto allo studio (bonus libri, trasporto, mensa, abitazione, centri estivi)
  • Riduzioni trasporto pubblico
  • Esenzione ticket sanitario
  • Accesso a strutture socioresidenziali
  • Mutuo agevolato "Under 36"
  • Bonus Psicologo
  • Carta "Dedicata a te"
  • Carta Giovani

Compilazione e scadenza

Dove e quando fare l'Isee

I cittadini interessati alle prestazioni sociali agevolate legate al reddito possono recarsi agli sportelli del Caf Cisl per compilare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Ricordiamo che il servizio di assistenza per l'ISEE è completamente gratuito.

A partire dal 1° OTTOBRE 2023 l'INPS non rimborserà ai CAF il compenso per tutte le DSU/ISEE successive alla prima , presentate nello stesso anno e per lo stesso nucleo familiare. Per queste pratiche, i Caf possono chiedere il pagamento nella misura massima di 25 euro. Al Caf CISL abbiamo fatto una scelta diversa: queste pratiche restano gratuite per tutti fino a fine 2023.Da gennaio, con l'ISEE 2024 saremo impegnati a dare tutte le informazioni alle famiglie interessate per evitare che debbano presentare più volte l'Isee nel corso dell'anno.

La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno, ma hanno tutti validità fino al 31 dicembre (anche un Isee elaborato nel mese di dicembre scade a fine anno).

È comunque possibile presentare una nuova dichiarazione ( Isee corrente ) quando, nel periodo di validità della dichiarazione, intervengono fatti che mutano la composizione e/o la situazione economica del nucleo familiare (ad esempio, in caso di perdita del lavoro).

ISEE università

L'Isee Università è la certificazione che gli studenti devono presentare quando si iscrivono all'anno accademico per calcolare il pagamento delle tasse universitarie in base alla propria capacità contributiva. Le università suddividono infatti gli studenti in fasce, a ognuna delle quali corrisponde un importo specifico delle tasse. Il documento è necessario anche in fase di richiesta di borse di studio.

Se non si presenta l'attestazione Isee, l'università applicherà l'aliquota massima, quindi chi non deve richiedere agevolazioni non è tenuto a presentare nulla.

Rispetto alla definizione del nucleo familiare, ai fini dell’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, lo studente è considerato autonomo si verificano due condizioni e cioè se:

  • lo studente è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro: si deve pertanto verificare se la residenza dello studente è da almeno due anni diversa da quella dei suoi genitori (o più in generale della sua famiglia di origine) e comunque che tale residenza diversa non sia in immobile di proprietà di uno dei membri del nucleo familiare originario;
  • lo studente presenta un’adeguata capacità di reddito: per valutare l’adeguata capacità di reddito, si deve fare riferimento alle disposizioni dell’università che disciplinano la richiesta della prestazione; al momento in cui si scrive la soglia è fissata in 9.000 euro. L’adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato, la predetta soglia per l’adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario.

Se si verificano entrambe le condizioni, lo studente è considerato autonomo e non è necessario inserire ulteriori dati. Lo studente, invece, non è considerato autonomo al fine della richiesta di prestazioni del diritto allo studio universitario nel caso in cui nessuna delle suddette condizioni si sia verificata o se ne sia verificata solo una. In tal caso, lo studente, pur non avendo incluso i genitori nel nucleo familiare per l’Isee ordinario, è da considerarsi come parte del nucleo familiare di essi; cioè è come se, ai fini delle prestazioni per il diritto allo studio universitario, venisse “attratto” nel nucleo della famiglia di origine.

ISEEU PARIFICATO per studenti stranieri

Solo i residenti in Italia possono presentare il modello ISEE e i suoi relativi moduli aggiuntivi, come l’ISEEU (ISEE UNIVERSITARIO). Gli studenti stranieri o italiani residenti all’estero possono ottenere la graduazione della 2° rata e della tassa regionale attraverso un modello analogo: ISEEU PARIFICATO. Tale modello è frutto di una convenzione fra i CAF e alcune Università italiane ed è adottato in tutti quei casi per cui non è possibile effettuare il calcolo per ISEE UNIVERSITARIO, nello specifico:

  • studente straniero non residente in Italia
  • studente straniero residente in Italia, non autonomo e con familiari residenti all'estero
  • studente italiano residente all'estero non iscritto all'AIRE

Prima di prendere un appuntamento con i nostri sportelli è opportuno verificare che la propria università rientri fra quelle che hanno firmato la convenzione di cui sopra. Se così fosse, per ottenere il calcolo dell’ ISEEU PARIFICATO è necessario presentarsi presso una delle nostre sedi dove, oltre alla documentazione relativa a eventuale reddito e patrimonio prodotto in Italia, bisogna esibire la documentazione che, per ogni componente del proprio nucleo familiare, attesti:

  • dati anagrafici
  • redditi prodotti all’estero (il riferimento è di 2 anni prima)
  • patrimonio posseduto all’estero (riferimento di due anni prima)

Tale documentazione deve essere:

  • rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti;
  • tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Una volta in possesso dell’ISEEU PARIFICATO, va conservato il documento che ne attesta la presentazione, mentre il Caf provvederà a trasmetterlo direttamente all’Università convenzionata. Per tali motivi invitiamo gli studenti interessati a verificare con la propria Università e/o con l’ente per il diritto allo studio universitario, la modalità corretta di acquisizione dei propri dati e se esiste convenzione con i CAF.

Si ricorda che per tutti gli altri studenti universitari che non rientrano nelle condizioni precedenti, sarà sufficiente elaborare l’ISEE Università presso qualsiasi nostra sede.

Isee Corrente

L'ISEE corrente permette di aggiornare il valore ISEE dei cittadini per i quali è peggiorata la situazione lavorativa o economica rispetto a quella di due anni prima, riferimento per l'Isee ordinario.

Per accedere all’ISEE Corrente deve essersi verificata

  • una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti IRPEF),
  • in alternativa una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%
  • una diminuizione del patimonio mobiliare - immobiliare del nucelo familiare (cioè conti correnti, case ecc) di oltre il 20%, tra quanto posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente e quanto indicato nell'isee ordinario (2 anni prima).

L’ISEE Corrente pertanto si può ottenere sia per una perdita dell’attività lavorativa e/o reddituale sia per una perdita del patrimonio. In caso di riduzione dell’attività lavorativa e perdita patrimoniale, nell’ISEE corrente potranno essere inserite entrambe al fine di ottenere un ISEE corrente che evidenzi il disagio rispetto alle variabili economiche dei due anni precedenti inserite sulla DSU ordinaria (ISEE ordinario).

Scadenze:

  • In caso di perdita di attività di lavoro e/o reddito l'Isee corrente può essere presentato dal 1 gennaio di ogni anno, dopo aver eleborato la DSU ordinaria, e ha validità di 6 mesi dalla data di sottoscrizione. Se in presenza di ISEE corrente valido, un componente trova nuova occupazione e/o fruisce di nuovi trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fine IRPEF, è necessario presentare nuovo ISEE corrente entro due mesi dall’inizio della variazione.
  • In caso di perdita del patrimonio l'isee corrente può essere presentato dal 1 aprile di ogni anno e ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione.
  • Se l'isee corrente presenta sia la perdita di attività di lavoro e/o reddito che perdita del patrimonio portà essere presentato dal 1 aprile e la scadenza sarà il 31 dicembre.

Per elaborare l'Isee Corrente servono questi documenti:

  • l'ISEE ordinario
  • certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa (lettera di licenziamento, chiusura partita IVA ecc.) o la variazione del trattamento (comunicazione con data e tipo di variazione)
  • indicazione di quanto percepito nei 12 mesi precedenti alla presentazione dell’isee corrente (buste paga, certificazione lavoro autonomo) compresi i trattamenti assistenziali previdenziali e indennitari a qualunque titolo, percepiti da amministrazioni pubbliche, incluse le carte di debito assistenziali (es: Bonus percepiti, Reddito di cittadinanza, Assegni Familiari etc)
  • per la perdita del patrimonio (mobiliare e immobiliare) occorre produrre al documentazione del patrimonio riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, per i conti correnti deve essere comunicato saldo e giacenza media.

Documenti necessari

Documenti per l'ISEE 2020 DICHIARANTE

  • Codice Fiscale e Documento d'identità del dichiarante
  • Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare ed eventualmente
    • del coniuge non residente
    • del figlio a carico non convivente (solo se il figlio non è coniugato o se non ha figli)
  • Contratto di affitto registrato in caso di residenza in locazione al momento della sottoscrizione della DSU

Per tutti i componenti del nuclo familiare:

REDDITI (per le DSU presentate nel 2024 il reddito di riferimento è quello del 2022)

  • Modello 730 e/o Modello Redditi 2023 e per i dipendenti/pensionati Modelli CU 2023, riferiti ai redditi del 2022
  • Certificazioni relative a redditi esenti da imposta o assoggettati a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta
  • Altra documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all'estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche, somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari etc...
  • Dichiarazione IRAP per imprenditori agricoli
  • Sentenza di separazione o divorzio con l’indicazione dell’eventuale assegno di mantenimento per i figli
  • Per i residenti in Trentino è obbligatorio dichiarare tutte le indennità Provinciali percepite (Assegno Regionale, Redditi di Garanzia, Assegno per le famiglie numerose, indennità reddituali collegate all'ICEF)

PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE al 31/12/2022

  • Documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare (depositi bancari e/o postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare) anche detenuto all'estero.
  • Tipologia ( esempio: conto, conto deposito, deposito vincolato etc) e numero identificativo del rapporto patrimoniale, codice fiscale dell'istituto bancario o società di gestione del patrimonio, data di apertura ed eventualmente di chiusura dei rapporti patrimoniali.
  • Saldo e giacenza media annua riferita a depositi bancari e/o postali (estratti conto trimestrali e/o mensili)
  • Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio presentato ovvero somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti
  • Certificati catastali, atti notarili di comparventidta, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all'estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili). Valore IVIE dell'immobili detenuti all'estero.
  • Atto notarile di donazione di immobili (solo per le richieste di prestazioni sociosanitarie residenziali)
  • Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l'acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà
  • Certificazione inerente altra attività finanziaria posseduta al 31/12 /2022.

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà alla data di presentazione della DSU

Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto.

IN CASO DI PRESENZA DI DISABILITA'

Certificazione della disabilità (denominazione dell'ente che ha rilasciato la certificazione, numero del documento e data del rilascio) ed eventuali spese pagate per il ricovero in strutture residenziali (nell'anno precedente la presentazione della DSU) e/o per l'assistenza personale (detratte/dedotte nella dichiarazione dei redditi del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU).

Dove siamo

Via G.M. Crescimbeni n. 17/a
00184 Roma

Contatti

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