Dichiarazione di successione

Le pratiche di successione

Presso gli uffici del Caf Cisl è istituito un apposito servizio che fornisce assistenza e consulenza per le pratiche di successione. Gli operatori sono in grado di assistere il contribuente e orientarlo verso le operazioni che dovranno essere eseguite per la redazione della pratica di successione, e tutti i nostri uffici operano utilizzando programmi informatici di supporto che rendono più agevole e sicura la predisposizione della pratica.

Cos'è la Successione ereditaria?

Per Successione ereditaria si intende la devoluzione dei rapporti giuridici dal De Cuius (il defunto) agli eredi. E’ regolata nel Libro Secondo del Codice Civile. La Successione ereditaria non comporta il solo trasferimento dei beni immobili, mobili ed altri diritti reali ma anche il trasferimento di obblighi che il de Cuius assunse in vita quali debiti, imposte arretrate ai quali devono far fronte tutti gli eredi in proporzione ai loro diritti. La Successione si dice legittima quando gli eredi succedono al defunto in forza di legge, si dice testamentaria quando i beni sono devoluti conformemente alla volontà scritta (testamento) del de Cuius.

La dichiarazione di successione e va presentata entro un anno dalla data del decesso, ma sono esonerati esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione il coniuge o i parenti in linea retta se la successione non comprende beni immobili e diritti reali immobiliari e il valore globale dell'asse ereditario lordo (cioè il valore complessivo dei beni e dei diritti caduti in successione) non supera i 100.000 euro

La dichiarazione

La Dichiarazione di Successione (in passato chiamata denuncia) consiste in una serie di adempimenti che il contribuente (erede, legatario, ecc.) deve eseguire per procedere al trasferimento delle attività e passività agli eredi sia per legge che testamentari. Tale dichiarazione redatta su apposito modello fornito dall’Amministrazione Finanziaria e va presentata entro un anno dalla data del decesso all’Agenzia delle Entrate competente territorialmente (ultima residenza del defunto, se questa era all’estero l’Agenzia competente è quella dell’ultima circoscrizione di residenza in Italia e se non è nota l’Agenzia competente è quella di Roma 6). Sono esoneratidalla presentazione della dichiarazione di successione il coniuge o i parenti in linea retta se la successione non comprende beni immobili e diritti reali immobiliari e il valore globale dell'asse ereditario lordo (cioè il valore complessivo dei beni e dei diritti caduti in successione) non supera i 100.000,00 euro Le dichiarazioni di successione sono inoltre distinte in:

  • PRINCIPALE: è la prima dichiarazione in assoluto, presentata per quel de cuius
  • MODIFICATIVA: si presenta per modificare mappali, quote, eredi, senza che aumenti il valore dell'asse ereditario. Vanno sempre pagate le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200,00 euro – ovviamente l’imposta minima è sempre riferita a quella in vigore alla data di apertura della successione), nonché l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali
  • INTEGRATIVA: va presentata quando occorre inserire nell'asse ereditario altri beni che non sono stati inseriti nella dichiarazione principale.
  • SOSTITUTIVA: sostituisce completamente la prima dichiarazione.
  • AGGIUNTIVA: di solito si presenta per aggiungere quote (1/2, 1/3 ecc) per cespiti già dichiarati e già trascritti con una quota inferiore, rispetto a quella del de cuius.

Dal 2017 l'Agenzia Entrate ha predisposto la procedura telematica delle dichiarazioni di successione e conseguente voltura catastale automatica, e possono essere trasmesse telematicamente tutte le dichiarazioni con data di apertura (data del decesso) dal 03/10/2006. Gli eredi presentano tutti i documenti allo sportello del CAF CISL, che provvederà a trasmettere telematicamente la dichiarazione e gli allegati e riconsegnerà all’utente tutte le ricevute (registrazione, pagamento delle imposte, copia conforme della dichiarazione e ricevuta della voltura catastale) con le relative visure aggiornate.

L'imposta di successione

IMPOSTE che gravano sulla successione

Queste le aliquote di calcolo per eredi e legatari:

  • Coniugi e parenti in linea retta 4,00 %.
  • Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta ed affini in linea collaterale fino al terzo grado 6,00%.
  • Altri soggetti 8,00 %.

Esenzioni e riduzioni

  • Quota esente da imposta di successione per eredi in linea retta e coniuge €1.000.000,00
  • Quota esente da imposta di successione per fratelli e sorelle € 100.000,00
  • Quota esente da imposta di successione per portatori di handicap grave €.1.500.000,00 (non cumulabile con le esenzioni precedenti).

Imposte IPOTECARIA E CATASTALE

Tali imposte colpiscono i beni immobili. La ipotecaria (di trascrizione) si calcola sul 2% del valore degli immobili (minima € 200,00) e quella catastale (voltura catastale) si calcola sull’ 1% del valore degli immobili (minimo € 200,00). La legge 342/2000 ha esteso le cosiddette agevolazioni “prima casa” anche per le successioni e le donazioni. Pertanto se un immobile e le sue pertinenze (cantina e box auto) rappresentano una “prima casa” per almeno uno degli eredi, le imposte ipotecaria e catastale sono autoliquidate dal contribuente in misura fissa (€ 200,00 per la Ipotecaria ed € 200,00 per la Catastale) previa presentazione di una autodichiarazione con la quale richiede la citata agevolazione.

Imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili INVIM

Tale imposta continua ad applicarsi per quelle Successione apertesi in data antecedente al 28/09/1996, (vanno verificate le tariffe in vigore alla data di apertura della Successione). Di fatto tale imposta è stata sostituita dall’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I. D.L. 30/12/92, n. 504) dal 01.01.1993, per cui l’INVIM trova ancora applicazione, con le aliquote massime, per i trasferimenti posti in essere prima di tale data. C'è poi una imposta sostitutiva dell'INVIM che colpisce gli immobili caduti in Successione e acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992; è pari all’1% del valore complessivo degli immobili, se questo supera € 129.114,22. Tale imposta non si detrae da quella di Successione. Per la sua applicazione si distinguono due archi temporali:

  • Successioni apertesi a partire dal 29 marzo 1997 e fino al 31 dicembre 1999: Imposta sostitutiva Invim dell'1% (oltre l'importo di € 129.114,22)
  • Successioni apertesi a partire dal 1 gennaio 2000 e fino al 30 giugno 2000: Imposta sostitutiva Invim dell'1% (oltre l'importo di € € 180.759,91.)

La voltura catastale

La voltura catastale consiste nell’aggiornare gli atti conservati in catasto, sia del Catasto Terreni che del catasto Fabbricati. La domanda di voltura va presentata all’Agenzia delle Entrate - Territorio competente (quello nella cui Provincia è stato registrato l’atto o presso quello dove ricadono i beni trasferiti) entro 30 giorni dalla registrazione dell’atto stesso (rogito, ordinanza, sentenza, Dichiarazione di Successione, ecc.). Se vi sono più cespiti (urbani e terreni) nello stesso comune dovrà essere utilizzata una domanda di voltura per gli immobili urbani ed una per i terreni. Alla domanda di voltura, che aggiornerà gli intestatari catastali per tenere in evidenza i trasferimenti da una persona ad un’altra, vanno allegati nel caso della Dichiarazione di Successione i seguenti documenti:

  • copia della Dichiarazione di Successione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  • copia dell’eventuale testamento (in caso di Successione testamentaria);
  • copia del verbale della eventuale rinuncia all’eredità.

Con l’introduzione di Voltura1.1 (software predisposto dall’Agenzia delle Entrate - Territorio) la domanda di voltura si presenta, oltre che su modello cartaceo, su supporto informatico (floppy, CD, chiavetta USB). In questo modo l’aggiornamento degli atti catastali e simultaneo alla presentazione della voltura catastale. Con l’introduzione della trasmissione telematica della dichiarazione di successione è possibile richiedere la voltura catastale in automatico dei beni immobili, senza ulteriori adempimenti presso gli uffici del catasto.

Documenti necessari

I documenti da allegare, generalmente, alla dichiarazione di successione sono:

  • certificato di morte del De Cuius, o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
  • certificato di ultima residenza o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’erede che presenta la dichiarazione in cui sono indicate gli estremi dell’atto di morte, gli eredi, il tipo di Successione (legittima o testamentaria) ed il regime patrimoniale dei coniugi (ove ricorra il caso) o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
  • visure catastali dei beni immobili, ora non più obbligatorie dopo quanto stabilito dalla risoluzione n. 11/E dell'agenzia delle Entrate, datata 13 febbraio 2013,
  • copia del testamento autenticata dal notaio (in caso di Successione testamentaria) eventuale atto di rinuncia all’eredità (art.519 C.C.);
  • prospetto dell’autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale;
  • ricevuta di pagamento delle imposte di cui al punto precedente (mod. F23);
  • certificato di destinazione urbanistica, quando in Successione cadono terreni o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
  • dichiarazione dell’Istituto di Credito per conti correnti bancari se esistenti nell’asse ereditario
  • copia del contratto di mutuo e mod. 237 per inserire i mutui tra le passività, se esistenti nell’asse ereditario
  • ricevuta spese funerarie, se è dovuta imposta di successione

Dove siamo

Via G.M. Crescimbeni n. 17/a
00184 Roma

Contatti

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